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Requisiti per agevolazioni acquisto prima casa

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Requisiti per agevolazioni acquisto prima casa

Si parla di “prima casa” quando si acquista un immobile con imposte agevolate, usufruendo pertanto di particolari vantaggi che vengono riservati a chi decide di acquistare un immobile con determinati requisiti; vediamo di seguito quali.

1) Unica abitazione sul territorio comunale

In sede di rogito notarile l’acquirente dichiara al Notaio di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione o di altra pertinenza, nel territorio del comune in cui è sito l’immobile da acquistare.

2) Unico acquisto con i benefici “prima casa”

In sede di rogito notarile l’acquirente dichiara al notaio di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione o di altra pertinenza acquistate, dalla parte acquirente o dal coniuge, con le agevolazioni “prima casa”.
A partire dal 2016, nel caso in cui l’ acquirente sia già titolare di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, potrà usufruire nuovamente dalle agevolazioni a condizione che la vecchia “prima casa” venga venduta entro 12 mesi.

3) Tipologia immobile oggetto di acquisto

L’ immobile oggetto di acquisto non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ovverosia non deve essere un immobile di lusso.

4) L’ immobile oggetto di acquisto deve trovarsi:

• Nel comune di residenza dell’acquirente, diversamente nel Comune in cui lo stesso porti la residenza entro 18 mesi dall’acquisto ( 12 mesi per poter detrarre gli interessi del mutuo );

• Nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;

• Se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel comune in cui il soggetto da cui dipende ha sede o esercita l’attività;

• Se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile deve essere acquistato come prima casa nel territorio nazionale

Nell’eventualità in cui il soggetto dichiarasse il falso in sede di rogito notarile, sia nel caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici entro i cinque anni dall’acquisto stesso, o nel caso di mancata vendita della vecchia “prima casa” entro un anno dall’acquisto della nuova, devono essere corrisposte la differenza delle imposte di registro o IVA, oltre ad una maggiorazione del 30% della differenza e gli interessi maturati.

In caso di vendita dell’immobile principale entro i cinque anni dall’acquisto, non si decade dalle agevolazioni acquisto prima casa, se entro l’anno successivo all’alienazione si acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

In determinati casi si può evitare il pagamento della sanzione del 30%, rivolgendosi all’agenzia delle entrate, comunicando di voler rinunciare alle agevolazioni acquisto prima casa.
Tale pratica è definita Ravvedimento Operoso e può essere effettuata fintanto che l’agenzia delle entrate non ha emesso la cartella sanzionatoria.